giovedì 7 luglio 2011

Le banche dovranno comunicare ad AAMS le transazioni verso i dot-com


Le banche dovranno comunicare ad aams le transazioni verso il .comROMA (Agicops) – Il testo sulla sulla manovra economica, firmato ieri da Giorgio Napolitano, oltre alle norme che danno una prima disciplina sul poker live, introducono importanti novità per “contrastare la diffusione del gioco irregolare  ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore.”
Tali norme prevedono, al comma 29, l’obbligo per le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare ad AAMS i dati di coloro che effettuano trasferimenti di denaro verso soggetti che offrono giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, che risultano non essere in possesso della concessione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Al comma 30 vengono poi precisate le sanzioni a cui vanno incontro i soggetti che non rispettano suddetti obblighi; in violazione di questi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno “da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata”. La competenza ad applicare tali sanzioni spetta ad AAMS.
Le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza saranno stabilite da uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si tratta, dunque, di una serie di norme che ricordano l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), la legge introdotta nel 2006 dall’amministrazione Bush e responsabile nel 2011 del blocco diPokerStars, Full Tilt Poker, e Absolute Poker da parte dell’FBI. Essa si occupa di vietare agli istituti di credito di effettuare le transazioni da e per le compagnie di gioco online.
Al comma 20 si ribadisce, invece, il divieto di partecipare ai giochi per i minori di 18 anni. Nel caso di violazione di tale norma da parte dei gestori degli esercizi commerciali è prevista – comma 21- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila, a cui si aggiunge la chiusura del locale per un periodo di tempo che va da dieci fino a trenta giorni. Inoltre per i “soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.
Di seguito i commi 29, 30 e 31 dell’art 24. Transazioni verso soggetti non in possesso di concessione AAMS
Comma 29In coerenza con i princìpi recati dall’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Comma 30L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 29 comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
Comma 31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.
Commi 20 e 21 dell’art 24. Accesso dei minorenni ai giochi
Comma 20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.Comma 21 . Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria.

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