martedì 5 luglio 2011

Poker live: 1000 concessioni previste nella Manovra economica, 100.000€


Poker live: 1000 licenze previste nella manovra finanziariaROMA (Agicops) – Il testo finale sulla manovra economica, che contiene disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è stato inviato ieri al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica. Il documento, composto da 39 articoli, disciplina all’art.24 (Norme in materia di gioco) comma 34, i tornei non a distanza di poker sportivo.
In base a quanto riportato nel testo entro il 30 novembre 2011 dovrà essere bandita la gara per le assegnazioni di concessioni novennali per l’esercizio del gioco del poker sportivo. Queste non dovranno superare le1000 unità ed avranno una base d’asta di 100.000 euro. Si stabilisce, inoltre, al 3%  l’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco.
L’iter ora prevede l’approvazione della Presidenza della Repubblica dopo della quale la manovra comincerà il suo percorso parlamentare al Senato. Prevista per le 17 di oggi la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che potrebbe definire i tempi della prima lettura.
Il testo dell’art. 24 comma 34.
“Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il  medesimo provvedimento sono altresì determinati l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,  con provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l’esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione  di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la  raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto  ad  una  base  pari  ad euro 100.000 ed operano a seguito dell’avvenuto rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
in questo modo sarebbe quasi impossibile riprendere le spese della licenza

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